Risposta breve
Sì, ma solo nei casi previsti dalla legge. L’art. 283 CCII consente al debitore persona fisica meritevole, incapiente e privo di utilità da offrire ai creditori di chiedere la liberazione dai debiti tramite procedura davanti al Tribunale, con il supporto dell’OCC.
Quando può essere valutata
La procedura riguarda la persona fisica che non dispone di beni, redditi o utilità — neppure in prospettiva futura — idonei a soddisfare utilmente i creditori. Non è una scorciatoia automatica: serve verificare meritevolezza, storia del debito, patrimonio, redditi familiari, eventuali atti dispositivi e precedenti procedure.
- persona fisica non in grado di offrire utilità ai creditori;
- assenza di condotte fraudolente o colposamente gravi;
- documentazione completa su debiti, redditi, beni e nucleo familiare;
- accesso una sola volta, nei limiti previsti dalla norma.
Come si costruisce il ricorso
La domanda viene predisposta con l’Organismo di Composizione della Crisi e presentata al giudice competente. Prima del deposito è essenziale ricostruire tutti i debiti: cartelle ADER, debiti fiscali, bancari, personali, condominiali, previdenziali e ogni posizione potenzialmente rilevante.
Documenti da preparare
Servono documento di identità, codice fiscale, stato di famiglia, ISEE se disponibile, dichiarazioni dei redditi, buste paga o pensione, estratti conto, elenco creditori, cartelle, intimazioni, contratti, visure e ogni documento utile a dimostrare incapacità patrimoniale e reddituale.
Rapporto con cartelle e rateizzazioni
L’esdebitazione va confrontata con rateizzazione, rottamazione, opposizione a cartelle prescritte e procedure di sovraindebitamento alternative. In alcuni casi rateizzare può essere sostenibile; in altri può non risolvere il problema strutturale.